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Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate emesso in data 2/11/11 relativo alla conservazione della documentazione del il 36%, a seguito dell'avvenuta soppressione della dichiarazione di inizio attività. C’è da evidenziare in particolare l'obbligo di redigere una dichiarazione sostitutiva attestante l'inizio dei lavori come di seguito riportato: "Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di Direzione Centrale Accertamento 2 inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente".

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Novità sulle dichiarazione inizio attività PDF Stampa E-mail

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate emesso in data 2/11/11 relativo alla conservazione della documentazione del il 36%, a seguito dell'avvenuta soppressione della dichiarazione di inizio attività. C’è da evidenziare in particolare l'obbligo di redigere una dichiarazione sostitutiva attestante l'inizio dei lavori come di seguito riportato: "Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di Direzione Centrale Accertamento 2 inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente".

 
Assemblea di Condominio PDF Stampa E-mail

AssembleaTutti i condomini hanno titolo per partecipare all'assemblea, e pertanto vanno avvisati nelle forme dell'art. 66 disp. att. Cod. civ.

L'assemblea non può deliberare, se non risulta che tutti i condomini sono stati invitati a parteciparvi. In proposito, l'art. 10 della legge n. 392 del 1978sancisce che il conduttore ha diritto di voto (in luogo del proprietario dell'appartamento)

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Tabelle millesimali PDF Stampa E-mail

tab millesimaliLa Cassazione ha sbloccato il nodo delle tabelle millesimali. Erano considerate impossibili da cambiare, perché occorreva l'unanimità e, dato che il    cambiamento avrebbe finito con il danneggiare qualcuno, era chiaro che nulla poteva mutare. C'era chi si rivolgeva al giudice per segnalare interi    piani sopraelevati o sottotetti diventati abitazioni che non pagavano spese millesimali ma la procedura era lunga e costosa.

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